Relatore in Commissione Giustizia della Legge per la mobilità sostenibile
Sono stato Relatore per la Commissione Giustizia del Disegno di Legge A.S. 2646 - Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Relazione che ho svolto:
L'articolo 4, comma 4, prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata "Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque". Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità e tra di esse si specifica che la riscossione da parte dell'Autorità delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare sarà svolta dall'Autorità solo in relazione ad attività di propria competenza (modifica della lett. i)).
L'articolo 7 apporta una nutrita serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1). In particolare, si prevedono due sanzioni amministrative: con la prima si intende punire chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal comma 1, e consiste nel pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro; con la seconda si intende punire chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dal comma 1, e comporta il pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro.
Ulteriore modifica apportata concerne l'introduzione di un nuovo comma, specificamente volto a disciplinare le ipotesi in cui le autorità preposte possono disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita, nei confronti dei soggetti, individuati nel comma 1, che non possono conseguire la patente di guida, vale a dire i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché coloro che sono o sono stati sottoposti: a misure di sicurezza personali, alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), ossia i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze, fatti salvi gli effetti degli eventuali provvedimenti riabilitativi; i soggetti destinatari della sospensione della patente e dei titoli di abilitazione alla guida o nel divieto di conseguirli fino a tre anni (in quanto risultanti detentori di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale, in violazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) ovvero coloro che violano il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore (divieto cui viene sottoposto chi non solo pone in essere la medesima condotta sanzionata dall'articolo 75, ma lo fa con modalità o circostanze dell'uso tali da comportare un pericolo per la sicurezza pubblica, ovvero risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona o contro il patrimonio o per reati previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990 o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione dello stesso d.P.R. o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza: articolo 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990) per tutta la durata dei predetti divieti. Infine, analoga interdizione riguarderà le persone a cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, ossia omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada.
Nei confronti di tali soggetti, si dispone che, alternativamente: il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui ai già citati articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 390 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita (di cui all'articolo 50 del Codice della strada). Si sottolinea, al riguardo, che si tratta di una facoltà del prefetto e non di un automatismo; al proposito parrebbe che il decreto legge abbia voluto trarre insegnamento dalla Corte costituzionale, la quale - con la sentenza n. 24 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente (nei confronti di chi sia stato colpito da misura di sicurezza) e - con la sentenza n. 99 del 2020 - ha dichiarato illegittimo l'automatismo della revoca della patente nei confronti di chi sia stato colpito da misura di prevenzione. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi ed è specificato che, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, l'interdizione vale per tutta la loro durata.
Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 120 del codice, il prefetto può disporre l'interdizione con lo stesso provvedimento di revoca della patente di guida. Il comma 2 fa riferimento a tutte le condizioni soggettive elencate nel comma 1 dell'articolo 120, con esclusione dei soli soggetti cui per la seconda volta sia revocata la patente con sentenza di condanna per omicidio colposo derivante da una violazione alle disposizioni del Codice della strada, e dispone che, nel caso in cui tali condizioni intervengano in data successiva al rilascio della patente di guida, il prefetto provvede a revocarla, e sempre purché non siano trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati. Avverso il provvedimento interdittivo emanato dal prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4 dell'articolo 120, quindi da proporsi al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (recte: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La violazione della misura interdittiva in parola è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 7 mila euro ed è, altresì, disposta la confisca del velocipede.
L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. Il comma 9 reca una previsione volta a garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. È stabilito, in particolare, che le aziende esercenti tali servizi (e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono esercìti) sono tenute a trasmettere all'Osservatorio - entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza mensile - una serie di dati, tra cui quelli delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati, nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi così comunicati, l'ente che ha dato in concessione ovvero in affidamento il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo tra 10 mila e 50 mila euro, determinata tenendo conto: dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10; dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti; delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al MIMS e sono destinate: nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, per il restante 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza. Il comma 10 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 luglio 2022, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni: i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del precedente comma 9; la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.
Ho proposto, quindi, l'espressione di un parere non ostativo, sulle citate parti di competenza del testo nonché sugli emendamenti che prevedono sanzioni penali o amministrative. Tra gli emendamenti, peraltro, ho segnalato l'emendamento X 1.1 del Governo: come materia di interesse, si riscontra da un lato l'articolo 7-ter e dall'altro l'articolo 12-bis; si rammenta che essi riproducono l'articolo 2 e 3 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (A.S. n. 2667, evidentemente destinato a decadere nell'intenzione del proponente, che ne fa comunque salvi gli effetti in altra parte dell'emendamento).
Il primo articolo (7-ter) regola gli effetti della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25: per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dalla norma, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. C'è poi la clausola di salvaguardia dell'articolo 340 del codice penale (interruzione di pubblico servizio) per il caso in cui la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l.e la società Toto Holding s.p.a. non provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai pro- grammi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi com- presi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a.; si prevede, in questo caso la nomina di un commissario ad acta che può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie.
Con la disposizione del secondo articolo (12-bis) si introducono alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ciò al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal Piano medesimo ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi. Nel dettaglio, al comma 1, si prevede che, qualora risulti che il ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non sia svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma. La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza. Con il comma 2 si precisa che, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice è tenuto a motivare espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Con il comma 3 è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio, le quali sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Al comma 4 si prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio; si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'articolo 49 del codice del processo amministrativo. Al comma 5 si precisa che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, nonché l'articolo 120, comma 9, del medesimo codice, avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti. Al comma 6 si precisa che le disposizioni predette si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Al comma 7 si stabilisce che l'articolo 125 del codice del processo amministrativo si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Al comma 8 si prevede, con una norma transitoria, che nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del decreto n. 85, la misura cautelare sia già stata concessa, su istanza della pubblica amministrazione o delle altre parti del processo, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata entro il termine del comma 1; in tale ipotesi si applicano anche le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in questione.
La proposta, messa ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.