Le proposte del Partito Democratico per tempi ragionevoli e una giustizia al servizio dei cittadini
Interventi alla conferenza stampa di presentazione degli emendamenti del Pd al 'Ddl penale' in discussione alla Camera dei Deputati.
Aggiungo poco alle cose dette, soprattutto dal punto di vista del senso che vogliamo dare al nostro contributo e che abbiamo dato nella costruzione della proposta di legge che oggi è in discussione alla Camera dei Deputati e che proviene dal Governo precedente.
Vorrei sottolineare che gli emendamenti si muovono esattamente nella stessa direzione su cui avevamo tentato di lavorare, in parte riuscendoci, per migliorare quel testo.
L’intervento sui riti alternativi è la prima cosa.
Il tema della Giustizia riparativa e risarcitoria e il tema delle garanzie sono questioni su cui abbiamo insistito molto e su cui continueremo a insistere.
È evidente, però, che quando affrontiamo il tema della riforma del Processo penale non possiamo limitarci all’aspetto delle modifiche normative: c’è un tema organizzativo che viene affrontato in maniera significativa nel Recovery Plan e anche su questo abbiamo insistito. In particolare, abbiamo messo in campo la proposta - che verrà portata in Europa - che prevede una significativa dote economica (due miliardi e mezzo) per mettere nelle condizioni gli Uffici del Processo di funzionare, cioè quegli uffici che devono coadiuvare i magistrati per aiutarli ad accelerare l’espletamento dei propri compiti rispetto alle cause, assumendo più personale.
L’ipotesi che si fa è quella di assumere fino a 16mila addetti, che vanno ad implementare gli Uffici del Processo; 2.000 magistrati aggregati e la novità dall’assunzione, sempre a tempo determinato, di oltre 4.000 operatori per intervenire proprio sull’organizzazione, la digitalizzazione, l’informatizzazione degli uffici giudiziari e, quindi, per migliorare e accelerare il lavoro dei magistrati e per ridurre i tempi della Giustizia e dei processi.
Il contributo dell’Europa, quindi, anche da questo punto di vista è importante.
La Giustizia è uno dei capitoli decisivi delle riforme che l’Europa ci chiede di fare per poter ottenere le risorse per la ripartenza e per la resilienza.
È un tema prioritario e che dà la chiara percezione che le riforme della Giustizia, sia civile che penale, hanno una funzione fondamentale e sono una necessità per l’Italia e possono essere un volano eccezionale per far ripartire complessivamente il nostro Paese.
Credo, quindi, che sia chiaro che la posizione del PD è quella di rispondere positivamente all’appello che recentemente la Ministra Cartabia ha rivolto a tutte le forze politiche ad assumersi la responsabilità di superare questa vocazione che abbiamo da troppo tempo nella politica italiana di fare la campagna elettorale sulla Giustizia e cercare invece di contribuire tutti a dare risposte concrete nell’interesse del Paese.
Credo che tutti dobbiamo anche cogliere il monito che ci ha rivolto la Ministra Cartabia, per cui dobbiamo essere tutti ben consapevoli che, se non si fanno queste riforme, si mette in discussione complessivamente anche la possibilità di ottenere quei finanziamenti necessari al nostro Paese per ripartire.
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A proposito di coerenza, voglio ri-sottolineare il fatto che noi stiamo cercando di trovare una soluzione sulla vicenda della prescrizione ma noi non abbiamo mai cambiato idea: siamo stati contro il Decreto Spazza-corrotti e, adesso che siamo in maggioranza con le due forze che lo hanno votato (ricordo che lo hanno votato M5S e Lega), mi auguro ma sono convinto che riusciremo a far cambiare idea anche a loro e a risolvere il problema della prescrizione nel modo giusto.
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Emendamenti presentati:
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 2
Al comma 1, lettera m), aggiungere infine, il seguente periodo “e che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e il conseguente rifiuto a parteciparvi comporti che si proceda in assenza;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine, dunque, di escludere l’esercizio dell’azione penale in presenza di prove insufficienti o contraddittorie laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio probatorio acquisito, chieda l'archiviazione, al fine, dunque, di escludere l’esercizio dell’azione penale laddove si ritenga di non avere elementi sufficienti a determinare all’esito del dibattimento la condanna dell’imputato;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera h) al primo periodo dopo le parole “criteri di priorità trasparenti e predeterminati,” inserire le seguenti “in funzione della gravità concreta e dell'offensività del fatto, della qualità personale dell’autore del reato, del pregiudizio derivante dal ritardo per la formazione della prova per l’accertamento dei fatti, della probabilità di estinzione del reato per prescrizione prima dell’accertamento giudiziale della responsabilità”.”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera h) al secondo periodo, dopo le parole “con il presidente del tribunale, e tenga conto” inserire le seguenti “delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera h) al secondo periodo, dopo le parole: “con il presidente del tribunale, e tenga conto” inserire le seguenti: “delle indicazioni generali del Consiglio superiore della Magistratura, nonché” e aggiungere, infine, le seguenti parole: “e nel Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza;”.
A.C. 2345
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera h) al secondo periodo, dopo le parole “o non ha richiesto l’archiviazione, notifichi” sopprimere le parole “senza ritardo” e, dopo le parole “la notifica del predetto avviso possa essere ritardata, “sostituire le parole:” per un limitato periodo di tempo” con le seguenti:” per un periodo non superiore a sei mesi”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo “prevedere che in tal caso provveda il Procuratore della Repubblica in luogo del sostituto affidatario del procedimento, sotto pena di responsabilità disciplinare;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera g) sopprimere, infine, la parola “inescusabile”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 3
Al comma 1, alla lettera g), sostituire, infine, la parola “inescusabile” con la seguente “grave”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 4
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da “e se il procedimento speciale” fino alla fine.
A.C. 3425
EMENDAMENTO
Articolo 4
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente “b - bis) prevedere lo sconto di pena della metà se si procede per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa, di un terzo, in un tutti gli altri casi;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 4
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: “2 - bis) prevedere che l’applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 4
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: “2 – bis) prevedere che la sentenza che applica la pena concordata tra le parti non dispieghi alcuna efficacia nei giudizi civili, amministrativi, tributari, disciplinari.”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 5
Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed f).
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 5
Al comma 1 dopo la lettera e) inserire la seguente: “e - bis) prevedere l’introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell’attività di istruzione dibattimentale, in incidente probatorio e in dibattimento;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 5
Al comma 1 dopo la lettera e) inserire la seguente “e - bis) prevedere l’introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale videoregistrazione dell’attività di istruzione dibattimentale, in incidente probatorio e in dibattimento e che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva e che dell’interrogatorio venga anche redatto verbale in forma riassuntiva; la trascrizione della riproduzione sia disposta solo se richiesta dalle parti;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 5
Al comma 1, lettera e), inserire infine il seguente periodo: “nonché prevedere che il difensore abbia diritto di ottenere, con specifica indicazione delle ragioni, la rinnovazione davanti al collegio diversamente composto di prove dichiarative decisive per la decisione;”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 6
Sopprimere l’articolo.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 7
Al comma 1 sopprimere la lettera f).
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 7
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente “f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica solo in caso di non particolare complessità del caso o su richiesta di parte, escludendo dalla celebrazione di udienze con rito monocratico i giudici onorari e ausiliari;”.
A.C. 3245
EMENDAMENTO
Articolo 9
Sostituire l’articolo con il seguente: “Articolo 9 - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
b) prevedere che l’importo della quota sia fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, con un minimo pari a 75 Euro e un massimo pari a 750 Euro.”
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 10
Sostituire l’articolo con il seguente: “Articolo 10 – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una fusione in un’unica sedes normativa dell’oblazione, dell’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;
b) introdurre per le finalità di cui alla lettera precedente un istituto, l’archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest’ultimo, una volta considerata sostenibile l’accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all’opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell’imputazione, nel caso in cui l’indagato possa compensare l’interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d’istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l’attività di mediazione;
c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l’accusa presenti una proposta formale all’indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l’azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attiva una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:
1) una preliminare sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall’accusa;
2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall’indagato;
3) una legata all’effettiva idoneità del programma trattamentale a compensare l’interesse pubblico incrinato dall’illecito penale;
d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l’applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull’effettivo svolgimento da parte dell’indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase “esecutiva”, l’accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.
e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:
1) nel codice penale, con la previsione generale dell’estinzione del reato;
2) nel codice procedura penale subito dopo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari;
f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161;
g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.”.
A.C. 2435
EMENDAMENTO
Articolo 10
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente “Articolo 10 – bis.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire nel codice di procedura penale il nuovo istituto dell’archiviazione condizionata, per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) prevedere che il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di condizionare l’archiviazione al:
1) versamento di una somma di denaro sulla base della gravità del fatto e delle disponibilità economiche dell’indagato, con la possibilità di rateizzazione;
2) compimento di un percorso di mediazione con la persona offesa dal reato;
3) svolgimento un lavoro di pubblica utilità;
4) assoggettamento a un trattamento sanitario;
5) assoggettamento a restrizioni alla mobilità;
6) svolgimento di un periodo di formazione specifica;
c) prevedere che durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso e che non si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161;
d) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui all’art. 415-ter estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.”.
A.C. 3245
EMENDAMENTO
ART. 12
Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
d) prevedere, nel caso di superamento dei termini di cui al comma 1, rispettivamente per il giudizio di secondo grado e per il giudizio di legittimità:
1. l’improcedibilità in favore dell’imputato per il quale la sentenza impugnata abbia pronunciato assoluzione;
2. la riduzione di pena di un terzo in favore dell’imputato la cui affermazione di responsabilità sia confermata o acquisti autorità di cosa giudicata;
3. un equo indennizzo in favore dell’imputato che all’esito del giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto;
e) prevedere un termine più lungo oltre il quale l’improcedibilità operi anche nei casi di cui alla lettera d), numeri 2 e 3.”.
A.C. 3245
EMENDAMENTO
ART. 14
Sopprimere l’articolo.