Emendamenti per ridurre il sovraffollamento delle carceri

Oggi, insieme anche a senatori degli altri gruppi di centrosinistra, abbiamo presentato alcuni emendamenti al Decreto Ristori per ridurre ulteriormente la pressione sulle carceri per prevenire i contagi e consentire di avere più spazi di cura e per l’isolamento delle persone che devono stare in quarantena.

Non si tratta di liberare nessuno ma di ridurre la popolazione negli istituti.

Il Governo ha fatto bene a riproporre le misure decise a marzo che hanno consentito di impedire la diffusione del virus nelle carceri. Ma i dati di oggi ci dicono che, per numeri e quantità di istituti colpiti, sarebbe utile fare altri passi avanti: prorogare la scadenza dei provvedimenti al 31 gennaio, cioè la fine dello stato di emergenza; consentire i domiciliari anche senza braccialetto a chi ha ancora un anno di pena da scontare; allargare a tutti coloro che hanno permessi premio o di lavoro di restare fuori dal carcere fino al 31 gennaio 2021 e tutelare la salute di tutti coloro che vivono e lavorano in carcere, riducendo gli ingressi dall’esterno, in particolare rinviando l’esecuzione per le condanne passate in giudicato in questi mesi.
Mettere in sicurezza gli istituti e garantire la salute di agenti, detenuti e operatori deve restare una priorità che ha bisogno di ulteriori interventi coerenti con le cose che hanno consentito finora al Governo di garantire che il virus non si diffondesse nelle carceri.

Ecco gli emendamenti:

A.S 1994
Emendamento
Art.28
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole “31 dicembre 2020” con le seguenti: “31 gennaio 2021”.


A.S 1994
Emendamento
Art.29
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole “31 dicembre 2020” con le seguenti: “31 gennaio 2021”;
b) sostituire le parole “e che siano stati assegnati” con le seguenti: “o che siano stati assegnati”.


A.S 1994
Emendamento
Art.30
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole “31 dicembre 2020” con le seguenti: “31 gennaio 2021”, e sopprimere le parole “, su istanza,”
b) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) detenuti che, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230»;
c) al comma 3 sostituire le parole “sei mesi” con le seguenti: “un anno”;
d) al comma 4 sostituire le parole “sei mesi” con le seguenti: “un anno”.


A.S 1994
Emendamento
Art.30
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Liberazione anticipata speciale)
1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2020.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.»


A.S 1994
Emendamento
Art.30
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive)
1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l’emissione dell’ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall’articolo 656 comma 4-bis del codice di procedura penale.
3. Il rinvio dell’emissione dell’ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.»


A.S 1994 Emendamento
Art.30
MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNA’, ROSSOMANDO

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis (Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione)
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n.354 e limitatamente alle persone condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

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