Emendamenti al Decreto Carceri per migliorare le condizioni negli Istituti di pena e ridurre il sovraffollamento

Dalle carceri italiane ogni giorno, ormai da mesi, arriva un drammatico bollettino di guerra: rivolte, degrado e un numero crescente e inaccettabile di suicidi. 
Di fronte a questa situazione l’inerzia del Governo è irresponsabile e colpevole. 
Il Decreto di qualche giorno fa è evidentemente inutile e non può incidere sul sovraffollamento e le condizioni di vita negli istituti di pena. 
Eppure si potrebbe fare molto e in tempi rapidi: dalla liberazione anticipata, alla riproposizione delle misure adottate per fronteggiare il Covid, fino all’aumento delle opportunità di rapporto dei detenuti coi famigliari.
Su questo proveremo a emendare il Decreto del Governo per dargli un senso.
 
Questi gli emendamenti presentati a mia prima firma:
 
A.S.1183
Emendamento
Art. 6
 
MIRABELLI, D’ELIA, ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI

Sostituire l’articolo con il seguente:
 «Art.6
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».»
 
Riprende il DDL Mirabelli presentato nella XVIII Legislatura. 

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 6
 
MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) all’articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana e per una durata massima di venti minuti;”
 
Riguarda le modifiche alle norme sui colloqui telefonici con in aggiunta durata telefonata da ddl Mirabelli.

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 6
 
MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

 Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art.6
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
1. All’articolo 39, del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alle parole “una volta alla settimana” premettere la seguente: “almeno”.»
 
Riguarda le modifiche al DPR sui colloqui telefonici.

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 6
 
MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) all’articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad una volta al giorno e per una durata massima di venti minuti;”
 
Riguarda il DDL MIRABELLI formulato come Delega.
 
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A.S. 1183
Emendamento
Art. 6
 
MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) all’articolo 39 prevedere incremento del numero dei colloqui telefonici in una misura pari ad almeno una volta a settimana;”
 
Proposta di colloqui telefonici una volta la settimana come Delega.

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A.S. 1183
Emendamento
Art.2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale).
1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole “500 unità”. 
Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
 
Riguarda il personale UEPE.

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A.S. 1183
Emendamento
Art.2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).
1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
 
Riguarda il personale UEPE.

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 8

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente
«Art. 8-bis
(Norme per la salute mentale nell’esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma1.
3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
 
Riguarda le risorse per la cura della salute mentale nell'esecuzione penale e il trattamento accessorio personale. 

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 8

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente
«Art. 8-bis
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale).
1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a: 
a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione; 
b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria; 
e) potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
 
Riguarda l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria.  

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A.S. 1183
Emendamento
Art.8

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:
«Art.8-bis
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
1. L’articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: “Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. All’’articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.”
3. All’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;  
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

Riguarda la richiesta di mettere a regime le misure prese durante il Covid.

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A.S. 1183
Emendamento
Art. 10

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10 -bis.
(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell’esecuzione penale)
1. Al  fine  di garantire, anche durante le situazioni  climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali,  assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità –  entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull’emergenza attualmente in corso,  adotta un sistema integrato di interventi volto a: 
a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all’idratazione sia all’igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto; 
b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all’età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e  alle  terapie in corso dei detenuti e degli internati; 
c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all’approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;
d) a garantire un’adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;
e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi; 
f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;
g) ad incrementare il ricorso alle   misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali; 
h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi; 
i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.»
 
Riguarda l'adozione di misure da parte del Ministero della Giustizia per l'emergenza caldo.

...

A.S. 1183
Emendamento
Art.7

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
«Art.7-bis
(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di permessi premio)
1. All’articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
 
Riguarda la richiesta di pena detentiva presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a 18 mesi a regime.
 
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